Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 3
 Provvidenze a favore di aziende e di infrastrutture
agricole danneggiate da calamità naturali
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 4
 Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' agricoltura del Friuli - Venezia Giulia ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982 n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 500 milioni per l' anno 1987, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7450 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7451 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 12
 Miniera di Raibl
Il contributo sarà comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente già concesse per le stesse finalità non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie >>.
La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, secondo comma, L. R. 33/1986
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e dei servizi
Art. 17
Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese del settore commerciale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 13.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Con deliberazione della Giunta regionale proposta dall' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale al commercio e turismo, sono stabilite le modalità dell' operazione di cui al precedente comma.
L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 12, L. R. 36/1996
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa bilancio pluriennale per anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
CULTURA
Art. 29
 Edilizia scolastica
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1987: lire 350 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 700 milioni;
- anno 2007: lire 350 milioni.

L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 6 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 32
 Interventi a favore di istituzioni culturali
e scientifiche per l' anno 1988
Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 33
 Interventi nel settore dei beni culturali
per l' anno 1988
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 39
 Enti soppressi
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1986- 1988
Art. 42
 Sistemazioni idraulico - forestali
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 8.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 34 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 43
 Commercio e turismo
La spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, per lire 3.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e per lire 7.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotta di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. La suddivisione annuale di tale spesa viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986, lire 4.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritto sul capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto di lire 1.500 milioni a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative vengono ridotte di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1994.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 5.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, e per lire 10.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 44
 Infrastrutture di trasporto
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 9.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il terzo comma dell' articolo 43 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 26.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, viene modificata in lire 10.000 milioni per l' anno 1986, lire 13.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 45
 Enti soppressi
La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 46
 Partecipazioni azionarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 47
 Istruzione ed attività culturali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e, per lire 5.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 13.000 milioni per gli anni dal 1986 al 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 5.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 48
 Bonifica ed irrigazione
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con il terzo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 49
 Strutture sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 50
 Opere idrauliche ed igienico - sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 25.000 milioni, autorizzata per gli anni 1986 e 1987 con il quinto comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata, con il sesto comma dell' articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 51
 Centri e residenze sociali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 12.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, e per lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987 con il primo comma dell' articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1986 e lire 8.000 milioni per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 27/2017
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2001
Art. 58
All' ultimo comma dell' articolo 48 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, dopo le parole << per l' anno 1986 >> sono inserite le parole << per consentire il proseguimento dei lavori ivi previsti. >>.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 60
In via di interpretazione autentica, la destinazione delle somme che affluiscono al fondo speciale, costituito con l' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, si intende riferita anche al pagamento dei relativi diritti, commissioni ed oneri contrattuali e fiscali, nonché al rimborso, all' istituto cui è affidata la gestione del fondo, delle eventuali commissioni valutarie e spese vive documentate per i pagamenti all' estero.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 62
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.