Art. 5
Progettazione opere di bonifica e di irrigazione
L' Amministrazione regionale č autorizzata a promuovere ed a finanziare, anche avvalendosi di Enti pubblici o di diritto pubblico, progettazioni per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione di cui agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 27 novembre 1981, n. 79.
Per le finalitā previste dal precedente comma, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.