Art. 8
Per l' attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti specificati nel precedente articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, alla medesima data soprarichiamata, i pubblici concorsi, nonché le riserve previste fino al 31 dicembre 1986 dall'
articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Fino a quando non saranno espletate le procedure di immissione in ruolo del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e salvo quanto previsto al precedente comma, gli enti indicati nel precedente articolo 1 non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa, in ogni caso, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli enti sopra richiamati non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.