Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, il personale iscritto nella graduatoria unica regionale continua a prestare servizio, alle condizioni previste dalla
legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e fino alla immissione in ruolo, presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo utilizzano.