In relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti, possono essere effettuati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni indicate al
settimo comma dell' articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, trasferimenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell' ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al 30% delle rispettive dotazioni organiche.
Qualora il parere previsto dal primo comma del presente articolo non venga reso entro 20 giorni dalla richiesta, si considera acquisito favorevolmente da parte di ciascuna associazione od organizzazione.