Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8171 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico per il risanamento della situazione finanziaria degli stessi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8171 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediane prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.