Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:
a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
b) alla progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze.
Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell' esercizio del credito nelle forme soggette all' applicazione della
legge 7 marzo 1938, n. 141.