Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 27/03/1993

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 17, comma 2, L. R. 8/1993
TITOLO I
 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO
DELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 1
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 129, L. R. 1/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 103, L. R. 22/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 17/2011
TITOLO II
 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI
CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA
SITUATI NEI POLI MONTANI DI SVILUPPO
TURISTICO
Art. 6
 
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 72, comma 1, L. R. 19/1987
2 Secondo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
3 Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 8172 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci (fondi legge 546/1977) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8144 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8/Rag. dd. 29 gennaio 1985;
- capitolo 8175 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del precitato stato di previsione.

Sui precitati capitoli 8172 e 8175 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 1.150 milioni e di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.