Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 14
Tutti gli articoli della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n. 22 e 23 novembre 1970, n. 40, sono abrogati, ad eccezione degli articoli 2 e 2 bis. Sono altresì abrogati tutti gli articoli della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, ad eccezione degli articoli 7, 8 e 9.
Le norme abrogate continuato tuttavia ad applicarsi per le avversità atmosferiche e le calamità naturali verificatesi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.