Art. 9 bis
(Deroghe per gli esercizi commerciali storici)
1. Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.
2. In tali casi, altresì, laddove non sia possibile assicurare l'illuminazione e la ventilazione naturale, i locali devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione artificiale secondo le vigenti norme tecniche di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 10/2023