Art. 12
Disposizioni finali e transitorie
Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia modificativa delle diverse norme tecniche contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali.
È fatta salva la legittimità delle opere concesse o autorizzate in base a norme vigenti antecedentemente all' entrata in vigore della
legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56 nonché alle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.