Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica, i contributi di cui al Cap. VII della
legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1 gennaio 1985, nonché per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.