Legge regionale 07 agosto 1985, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2011

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica nel Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 9/2011
Art. 3
 Progetti di ricerca applicata
nel settore dell' informatica
Al fine di concorrere al potenziamento e allo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica, i contributi di cui al Cap. VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono concessi, nelle misure e con le modalità ivi previste, anche ad imprese, società, consorzi, nonché a centri di ricerca, operanti nel predetto settore, per la realizzazione di significativi programmi di ricerca, applicazione e sviluppo di tecnologie e prodotti informatici e di sistemi informativi, anche avviata a partire dal 1 gennaio 1985, nonché per l' impianto, l' ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori e centri destinati a tale attività.
Fra i progetti di ricerca finalizzati di cui alla lettera b) dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, sono compresi anche quelli riguardanti programmi di automazione di servizi nei settori delle piccole e medie industrie, nonché dei trasporti marittimi, delle attività di spedizione e delle gestioni portuali, che risultano di precipuo interesse per il Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 9/2011