Legge regionale 06 agosto 1985, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
CAPO I
 Utilizzazione di stanziamenti iscritti
nel fondo globale
Art. 35
 Bonifica ed irrigazione
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7191 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all' adduzione di acque per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7192 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
All' onere complessivo di lire 30.000 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
CAPO II
 Autorizzazione di spesa finanziate
con storni di bilancio
Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

CAPO III
 Interventi finanziati con i fondi per la ricostruzione