Art. 43
Pagamento spese ordinate
dal Commissario straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative all' esecuzione dell' intervento indicato al punto 10 dell' elenco n. 1 allegato all' ordinanza n. 206 del 30 aprile 1977 del Commissario straordinario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
A tal fine è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985 - 1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.