Art. 19
Modificazioni delle leggi regionali
29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Primo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente comma continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 20
Determinazione definitiva contributi
Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo << una tantum >> concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell' Ente pubblico beneficiario attesti l' irreperibilità della documentazione medesima.
Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo << una tantum >> come determinato al precedente comma.