Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Art. 50
 Modificazioni dell' articolo 12 della legge regionale
29 gennaio 1983, n. 14,
riguardante incentivi alle imprese artigiane
Il contributo straordinario concesso all' ESA con l' articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall' ESA medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.