Il contributo straordinario concesso all' ESA con l'
articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall' ESA medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell'
articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'
articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.