Art. 48
Finanziamento straordinario a favore dello IACP di
Tolmezzo a fronte dei maggiori oneri maturati
nei programmi costruttivi
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo IACP di Tolmezzo un finanziamento straordinario di lire 1.200.000.000, a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi dell' Istituto.
La concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma precedente ha luogo con unico provvedimento sulla base di apposita richiesta dell' Istituto, corredata da una relazione - approvata dalla Commissione tecnica di cui all'
articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 - che evidenzi, per ogni intervento costruttivo, i superi di spesa non coperti da contributo regionale o statale.
Per gli interventi non conclusi, la relazione conterrà l' indicazione del supero di spesa previsto.
Nel caso di cui al comma precedente, nonché nel caso di sopravvenienza di contributi statali allo stesso titolo integrativo, lo IACP dovrà riversare in conto entrata del bilancio della Regione la eventuale differenza tra il finanziamento corrisposto ai sensi del primo comma e quello spettante a seguito della liquidazione definitiva della spesa ammessa a contributo.