Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Art. 3
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l' alinea:
<< - per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.