Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.