Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 4
 Stabilimenti ospedalieri
L' ospedale unico di ciascuna Unità sanitaria locale è articolato in uno o più stabilimenti.
Nella revisione dell' articolazione esistente le Unità sanitarie locali debbono adottare soluzioni che si ispirino al criterio della massima economicità di gestione in rapporto alla efficienza ed alla complessità degli accorpamenti. In tale revisione vanno evitati livelli minimali sprovvisti della pluralità di divisioni e di servizi necessari per qualificare lo stabilimento con le caratteristiche dell' ospedale generale o dell' ospedale classificato - specializzato a livelli eccessivamente complessi sotto il profilo gestionale ed organizzativo. Le Unità sanitarie locali possono riconvertire, anche in parte, gli stabilimenti in strutture socio - assistenziali.
Nella determinazione della quota di finanziamento di ciascuna Unità sanitaria locale si tiene conto dell' attuazione della prescrizione di cui al precedente comma.
Qualora le Unità sanitarie locali richiedano di mantenere funzionanti stabilimenti ospedalieri al di fuori dei criteri predetti, le medesime indicano con quali mezzi finanziari intendano far fronte all' onere del relativo mantenimento e funzionamento.
L' adeguamento degli stabilimenti ospedalieri ai criteri del presente articolo è disposto obbligatoriamente a scelta dell' Unità sanitaria locale interessata nell' ambito del programma di cui all' articolo 2 della presente legge e deve aver luogo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del medesimo.
Nel medesimo programma di cui all' articolo 2 le Unità sanitarie locali determinano, entro il numero complessivo dei posti - letto di cui all' allegato A), il nuovo assetto organizzativo ospedaliero conseguente ai provvedimenti di adeguamento degli stabilimenti di cui al secondo comma del presente articolo.