Art. 33
Le Unitą sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessitą e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/1989