Al fine di costituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Giunta regionale emana, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente i criteri e le modalità, nonché la classificazione dei centri di costo ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 94 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, nonché gli indicatori ritenuti utili per un primo approccio ad un sistema di controllo a fini di governo della spesa.