Al fine di avviare il processo di riordino degli ospedali verso l' obiettivo, a livello regionale, di:
a) sei posti - letto per mille abitanti;
b) occupazione dei posti - letto non inferiore all' 80%;
c) degenza media di 10 giorni;
d) numero dei ricoveri per mille abitanti non superiore a 160, le Unita ' sanitarie locali debbono prevedere nel programma di cui all' articolo 2 impegni operativi e prescrizioni vincolanti per adeguare con la gradualitā ivi indicata, ed entro il triennio 1985-1987, l' attivitā e le strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate al numero di posti - letto rispettivamente indicato nella tabella allegato A). A tal fine i posti - letto convenzionati delle strutture private vanno calcolati per il 50 per cento.
Sino all' emanazione del Piano sanitario regionale č fatto divieto di istituire nuovi reparti e servizi ospedalieri.