Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989
Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 27
Cure termali
Il finanziamento della funzione << Cure termali >> è effettuato sulla base del fatturato degli stabilimenti nell' esercizio pregresso.