Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989
Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 24
Igiene e prevenzione
Il finanziamento della funzione << Igiene e prevenzione >> č determinato sulla base del puro parametro demografico, riservando una quota vincolata per il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.