Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989
Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 22
Assistenza specialistica convenzionata
Il finanziamento dell' assistenza specialistica convenzionata č determinato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per etą.