A decorrere dall' esercizio finanziario 1985 e fino all' emanazione della legge regionale prevista dall'
articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge di approvazione del Piano sanitario regionale, si applicano in via transitoria le disposizioni seguenti in materia di costituzione e riparto del fondo sanitario regionale.