Art. 14
Limiti alla concessione di deroghe di assunzione
Sino al raggiungimento da parte di ciascuna Unità sanitaria locale degli standards di posti - letto di cui all' allegato A), la Giunta regionale autorizza per ciascun esercizio deroghe al blocco delle assunzioni fino al massimo del 50% del costo riferito alle unità di personale cessate degli stabilimenti ospedalieri nell' esercizio stesso.