Gli spazi ospedalieri che risultano liberi per effetto delle misure di riordino previste dalla presente legge sono destinati con ordine di priorità:
- ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;
- ad attività di servizi o di uffici con il fine di eliminare canoni di locazione ovvero gestioni più onerose;
- all' esercizio dell' attività libero - professionale in sede ospedaliera;
- a servizi ospedalieri a pagamento quale forma di autofinanziamento delle Unità sanitarie locali ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.