Legge regionale 12 marzo 1985, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Modifica della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, concernente interventi per il settore agricolo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
L' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, è così sostituito:
<< Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la formazione e l' ampliamento delle aziende di coltivatori diretti, sia attraverso l' acquisto di fondi rustici sia attraverso l' acquisto di soli fabbricati e relative pertinenze utili all' ampliamento delle aziende stesse.
L' Ente opererà in conformità a quanto previsto dal Titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme dovute dai beneficiari a titolo di ammortamento verranno corrisposte dagli stessi all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia che le riverserà alla sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, affinché vengano reimpiegate secondo le disposizioni di cui all' articolo 2 della precitata legge regionale. >>

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7505 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la formazione e l' ampliamento di aziende di coltivatori diretti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1985.
Sul precitato capitolo 7505 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.