Art. 39
Spese per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall'
articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, č autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti per l' attuazione dei progetti di conservazione e ricostituzione vegetale connessi con i piani di riordino fondiario o di irrigazione, specificati all'
articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2 Quarto comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.