Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 61
 
Per le finalità previste dall' ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XIV - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6101 con la denominazione: << Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Per il recupero previsto dall' undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 920 con la denominazione << Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell' entrata.
Art. 62
 
A modifica dell' articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall' articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44 fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per l' introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 725 con la denominazione: << Concorso dello Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme accertate sul precitato capitolo 725.