Art. 52
La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/ SGS, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 65, primo comma, L. R. 55/1986