Art. 11
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietā danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall'
articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.
Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata
legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 25/1985