Legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
2 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
TITOLO I
 DISPOSIZIONI PER LE AREE DESTINATE
AD INSEDIAMENTI ABITATIVI
DI CARATTERE PROVVISORIO E DEFINITIVO
Art. 1
Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l' occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.
Con lo stesso decreto che autorizza l' occupazione viene stabilita l' indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.
Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all' emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell' occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.
Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2 Parole sostituite al primo comma da art. 59, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 2, L. R. 26/1988
4 Parole sostituite al primo comma da art. 50, comma 1, L. R. 26/1988
5 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 51, comma 1, L. R. 26/1988
6 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 24/1989
7 Parole sostituite al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 37/1993
8 Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 2
Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l' indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.
L' Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.
Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.
In tal caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l' esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.
L' erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d' anticipazione nella misura dell' 80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 59, secondo comma, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 26/1988
3 Aggiunto dopo il nono comma un comma da art. 54, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina del decimo comma da art. 61, comma 1, L. R. 40/1996
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 2, L. R. 13/1998
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 5, L. R. 13/1998
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 15/2004
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 63, L. R. 12/2009
10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988
11 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 50, comma 4, L. R. 26/1988
TITOLO II
 NORME FINANZIARIE