Art. 7
Norma finanziaria
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 804 con la denominazione << Finanziamento ai Comuni per le spese tecniche relative alla redazione dei piani di ricomposizione e per le spese connesse agli adempimenti amministrativi dei Comuni >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al citato capitolo 804 saranno determinati, ai sensi dell' ultimo comma dell'
articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.