Art. 5
I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.
Il Comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.