Art. 4
Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15, sesto, settimo ed ottavo comma della
legge 11 novembre 1982, n. 828, il piano di ricomposizione e, in conformitā allo stesso ed alla graduatoria degli interessati, l' assegnazione dei singoli lotti.
L' assegnatario del lotto deve provvedere ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell' immobile di sua pertinenza entro il termine di mesi 18 dalla data di approvazione definitiva del piano di ricomposizione. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.
Č consentita la proroga di detti termini, per una volta sola, con provvedimento motivato del Sindaco.
Dell' avvenuta approvazione di cui al precedente primo comma č data notizia per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.