Legge regionale 08 agosto 1984, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietā fondiarie negli ambiti edilizi unitari.
Art. 1
 
In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione - di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si č reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietā fondiarie, il Comune predispone l' apposito piano previsto dall' articolo 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.