In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della
legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione - di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si č reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietā fondiarie, il Comune predispone l' apposito piano previsto dall'
articolo 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.