Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 17
Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 30 giugno 1983 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi di cui al presente Capo sono estensibili alle domande gią presentate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.