Legge regionale 06 luglio 1984 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Capo I abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10,concernente << Norme regionali in materiadi diritto allo studio >>

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppodell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica eper corsi speciali di interesse regionale

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.

Art. 10

L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:

<< Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>

CAPO III

Norma finanziaria

Art. 11

Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22l dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.