Legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1984

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, primo comma, L. R. 57/1984
2 Integrata la disciplina della legge da art. 51, comma 1, L. R. 10/1988
3 Integrata la disciplina della legge da art. 39, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 4
 Parere sull' ammissibilità
Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull' ammissibilità, alla Commissione regionale per la cultura prevista dall' articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità entro 30 giorni; in carenza le priorità saranno stabilite di concerto tra l' Assessore ai lavori pubblici e l' Assessore alle attività culturali.
Art. 7
Per la concessione e l' erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5 e quelle del precedente articolo 6.
I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, primo comma, L. R. 57/1984
2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 57/1984
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, terzo comma, L. R. 57/1984
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984
Art. 8
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI il capitolo 8414 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle disposizioni antincendio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 8414 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' anno 1984.