Art. 13
Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, č autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 3.000 milioni. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.