Art. 12
Contributi sugli interessi
per stabilimenti ed attrezzature industriali
Per le finalitā previste dalla
legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.