Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).
TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 10
È autorizzata, nell' anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 11
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 23
 Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
CAPO V
 Interventi nel settore delle imprese di spedizione
ed autotrasporto
CAPO VI
 Interventi nel settore del turismo
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE
Art. 37
 Adeguamento contributi pluriennali
per l' edilizia residenziale
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l' abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all' ultimo comma del medesimo articolo, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.
L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
In deroga all' articolo 129 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' utilizzazione del limite d' impegno autorizzato con il primo comma del presente articolo avviene secondo la disciplina vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 medesima.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 39
 Opere igienico - sanitarie
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 20 miliardi fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11, della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1984, di lire 100 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 42
 Progettazione della diga di Ravedis
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, utilizzando lo stanziamento di lire 6 miliardi disposto con l' articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, alla realizzazione del Serbatoio di Ravedis nel torrente Cellina, bacino ad uso plurimo con preminente interesse per l' irrigazione. A tale fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito, senza limite di importo e d' oggetto, a favore del Presidente del Magistrato delle Acque, al quale è affidata - con decreto emesso il 7 luglio 1983 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell' agricoltura e delle foreste - la gestione dei lavori di costruzione della diga e del citato Serbatoio di Ravedis.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 41, primo comma, L. R. 33/1986
Art. 43
 Opere marittime, portuali e di navigazione interna
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 4.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
b) lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8533 del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 44
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico dal capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:
a) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5320 del precitato stato di previsione della spesa;
c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA
CULTURA E DELLA RICERCA APPLICATA
Art. 45
 Edilizia scolastica
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 150.850.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l' art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 - è autorizzato, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 400.850.000 e, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 250.000.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- lire 400.850.000 per l' anno 1984
- lire 650.850.000 per gli anni dal 1985 al 2003
- lire 250.000.000 per l' anno 2004

L' onere di lire 1.702.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 25/1985
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 68, comma 1, L. R. 19/1987
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 103, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 50
 Mostra della civiltà friulana
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1984. Il predetto onere fa carico al capitolo 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
ED ASSISTENZIALE
Art. 54
 Deistituzionalizzazione
dei lungodegenti psichiatrici
La lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 viene sostituita con la seguente lettera: << b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con i fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni annue che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tal fine >>.
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, così come sostituita con il precedente comma, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
TITOLO VI
 ALTRE NORME FINANZIARIE
Art. 58
 Contributo alla SIT
In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1983, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società Immobiliare Triestina Srl, con sede a Trieste, un contributo speciale << una tantum >> per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà nonché per l' adempimento degli obblighi tributari.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 60
 Interventi per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 612 milioni, di cui lire 254 milioni per l' anno 1984, lire 153 milioni per l' anno 1985 e lire 205 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 612 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 9/2011
TITOLO VII
 NORME NON COMPORTANTI EFFETTI
FINANZIARI
Art. 64
 
Conseguentemente, all' articolo 97 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, le denominazioni dei sottospecificati capitoli vengono sostituite con le seguenti:
cap. 6830 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6831 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6832 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>.

Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 18/1997
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 27/2017
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 45, lettera d), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 73
 
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 74
 
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1944/81 del Consiglio della Comunità Europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.
Gli oneri derivanti dall' attuazione del predetto regolamento fanno carico al capitolo 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.