Art. 1
Sfera di applicazione e principi generali
Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell'
articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le attribuzioni relative all' applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 1, L. R. 3/2016