Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 13/2000
2 Articolo 2 bis aggiunto da art. 20, comma 28, L. R. 12/2003 , avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 2 bis inserito dall'art. 11, comma 14, L.R. 13/2000. Successivamente l'art. 11, comma 14 della medesima L.R. 13/2000 è stato abrogato dall'art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
4 Articolo 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 2
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999
2 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000
3 Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.
4 Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008
6 Numero 1) del primo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 2 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 13/2000
2 Articolo aggiunto da art. 20, comma 28, L. R. 12/2003 , avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 2 bis inserito dall'art. 11, comma 14, L.R. 13/2000. Successivamente l'art. 11, comma 14 della medesima L.R. 13/2000 è stato abrogato dall'art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.
3 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
CAPO II
 Procedimento per l' accertamento
Art. 3
 Organi di accertamento
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.
All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.
All' attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.
Note:
1 Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004 ; la sequenza dei commi non numerati si intende conseguentemente modificata.
Art. 3 bis
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
Art. 4
 Accertamento delle violazioni
Note:
1 Aggiunto dopo la lettera f bis) del primo comma un comma da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
Art. 5
 Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 7
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 25/1992
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 4, L. R. 21/1997
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3, L. R. 14/2010
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 23, L. R. 11/2015
CAPO III
 Procedimento per la determinazione
ed irrogazione della sanzione
Art. 11
 Determinazione e irrogazione della sanzione
L' organo cui compete l' irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l' ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all' organo che ha redatto il rapporto.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell' applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall' entità del danno o dal pericolo cagionato, all' opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l' attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell' articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l' ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Con l' ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.
CAPO IV
 Modalità di esecuzione del sequestro
e destinazione delle cose confiscate
Art. 17
 Coordinamento normativo
I riferimenti effettuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, all' autorità indicata nel primo comma dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all' autorità di cui all' articolo 10 della presente legge.
Al servizio di custodia di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR citato può essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.
Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell' articolo 12 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell' articolo 7 del DPR citato, aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell' ambito delle proprie norme di contabilità. Non trova applicazione il disposto dell' articolo 12, quarto comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571.
All' articolo 13, ultimo comma del DPR citato la dizione << all' ufficio del registro >> s' intende sostituita dalla dizione << alla Tesoreria dell' ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia >>.
All' articolo 15 del DPR citato, al secondo comma, la dizione << sono versate all' ufficio del registro, e devolute all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << sono devolute all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >> e all' ultimo comma la dizione << il deposito presso l' ufficio del registro e la devoluzione all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << la devoluzione all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >>.
All' articolo 17, primo comma, del DPR citato la dizione << ai sensi delle norme di contabilità di Stato >> s' intende sostituita dalla dizione << ai sensi delle norme di contabilità della Regione o rispettivamente degli enti delegati >>.
Art. 18
 Disposizioni particolari
in materia di sequestro e confisca
Quando siano state confiscate cose di interesse librario, la comunicazione di cui all' articolo 15, terzo comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il cui Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell' articolo 15 del DPR citato, può disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Quando siano state confiscate cose di interesse storico - artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l' autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell' Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l' autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.
CAPO VI
 Norme finali e transitorie
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993
Art. 26
 Abrogazione norme
Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004