Legge regionale 06 dicembre 1983, n. 83 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.
Art. 8
 
In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all' articolo 6 della legge regionale del 16 agosto 1982, n. 53, deve intendersi nel senso che gli organi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, sulla base dell' istruttoria dei propri uffici tecnici ed amministrativi, provvedono all' approvazione degli atti necessari all' espletamento degli adempimenti indicati al primo comma dell' articolo 8 nonché al primo e terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.