Per lo svolgimento dei compiti delegati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53, nonché della presente legge, la Regione potrà disporre il comando di propri dipendenti presso gli Istituti stessi ed assumere a proprio carico la relativa spesa, in deroga alle disposizioni di cui al secondo ed al
quinto comma dell' articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il periodo necessario all' espletamento degli adempimenti di cui al
nono comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 introdotto con l'
articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53.